1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili esclusivamente
a) di un atto costitutivo di società newco;
b) di un progetto di fusione, indicante le risorse finanziarie per soddisfare le obbligazioni della società risultante dalla fusione e la data entro la quale la fusione deve essere effettuata, comprensivo di una relazione sullo stato economico e finanziario della società target; un piano economico e finanziario rispetto alle attività della risultante o un piano di risanamento economico e finanziario; una relazione da parte di una società di revisione abilitata all'esercizio delle attività, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) per le società soggette a procedura concorsuale, del parere favorevole degli organi previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
d) della documentazione attestante l'ottenimento del necessario capitale di prestito a favore della società newco, erogato
e) della documentazione relativa alle garanzie, fideiussorie o reali, prestate ai soggetti di cui alla lettera d), con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater del codice civile.
4. La continuità delle agevolazioni previste dalla presente legge è subordinata ai seguenti vincoli:
a) gli organi amministrativi e di controllo della società risultante dalla fusione sono tenuti a elaborare una relazione semestrale sull'andamento della gestione con idonea specificazione circa l'effettivo stato di attuazione del piano industriale o di risanamento di cui al comma 3, lettera b);
b) nel caso di assunzioni avvenute durante il processo di fusione, dichiarazione di non avere avviato la procedura di richiesta di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o di procedura di mobilità;
c) bilancio di esercizio comprovante l'avvenuto risultato di gestione positivo o il progressivo e costante decremento delle perdite di esercizio;
d) documentazione comprovante l'applicazione delle norme di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
e) dichiarazione annuale che comprova e attesta che le eventuali delocalizzazioni di parte del processo produttivo non eccedono la soglia limite del 25 per cento, e che comunque la netta prevalenza del processo produttivo è attuata nel territorio nazionale.