Art. 2.
(Requisiti di ammissibilità).

      1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili esclusivamente

 

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qualora il capitale della società newco costituita allo scopo di acquisire l'impresa target sia posseduto in maniera prevalente, non inferiore al 51 per cento delle quote, dai dipendenti, dai collaboratori o dai dirigenti della stessa impresa target, o di sue controllate o controllanti, purché gli stessi siano legati all'impresa target da un rapporto di lavoro subordinato risalente ad almeno sei mesi precedenti la proposta di acquisizione. Gli stessi rapporti nella composizione del capitale devono essere rispettati all'interno della società risultante dalla fusione per incorporazione.
      2. Per le quote di capitale eccedenti la percentuale di cui al comma 1, possono partecipare sia soci dell'impresa target, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter e 2357-quater del codice civile, sia società finanziarie, anche di diritto pubblico o miste, sia le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
      3. L'ammissibilità alle agevolazioni è subordinata alla redazione e alla presentazione:

          a) di un atto costitutivo di società newco;

          b) di un progetto di fusione, indicante le risorse finanziarie per soddisfare le obbligazioni della società risultante dalla fusione e la data entro la quale la fusione deve essere effettuata, comprensivo di una relazione sullo stato economico e finanziario della società target; un piano economico e finanziario rispetto alle attività della risultante o un piano di risanamento economico e finanziario; una relazione da parte di una società di revisione abilitata all'esercizio delle attività, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          c) per le società soggette a procedura concorsuale, del parere favorevole degli organi previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          d) della documentazione attestante l'ottenimento del necessario capitale di prestito a favore della società newco, erogato

 

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o in via di erogazione da parte di istituti di credito o di società finanziarie anche di diritto pubblico o miste, anche se già presenti nella fattispecie prevista al comma 2;

          e) della documentazione relativa alle garanzie, fideiussorie o reali, prestate ai soggetti di cui alla lettera d), con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater del codice civile.

      4. La continuità delle agevolazioni previste dalla presente legge è subordinata ai seguenti vincoli:

          a) gli organi amministrativi e di controllo della società risultante dalla fusione sono tenuti a elaborare una relazione semestrale sull'andamento della gestione con idonea specificazione circa l'effettivo stato di attuazione del piano industriale o di risanamento di cui al comma 3, lettera b);

          b) nel caso di assunzioni avvenute durante il processo di fusione, dichiarazione di non avere avviato la procedura di richiesta di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o di procedura di mobilità;

          c) bilancio di esercizio comprovante l'avvenuto risultato di gestione positivo o il progressivo e costante decremento delle perdite di esercizio;

          d) documentazione comprovante l'applicazione delle norme di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro;

          e) dichiarazione annuale che comprova e attesta che le eventuali delocalizzazioni di parte del processo produttivo non eccedono la soglia limite del 25 per cento, e che comunque la netta prevalenza del processo produttivo è attuata nel territorio nazionale.